Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 293390/2021 del 28.10.2021 ha definito le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione e inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento, nonché i nuovi campi da riportare all’interno del blocco “Altri dati gestionali” del file XML della fattura elettronica.

Il provvedimento di cui condividiamo il LINK, al punto 4.1 dispone quanto segue:

Per emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.

La fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale. Il numero di protocollo della dichiarazione d’intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, è composto di due parti:
–  la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);
–  la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno “-“ oppure dal segno “/”.

In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:
– nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
– nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (es. 08060120341234567-000001)
– nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

 

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Autore: Marco Torri, CdL e affiancamento imprenditoriale

La sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” del Programma di Sviluppo Rurale prevede un aiuto alle IMPRESE AGRICOLE per la realizzazione di investimenti strutturali (materiali e immateriali).

La sottomisura contribuisce ad incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali considerevoli, in particolare di quelle che detengono una quota di mercato esigua, delle aziende orientate al mercato in particolari settori e delle aziende che richiedono una diversificazione dell’attività, in quanto finalizzata a garantire la vitalità e la competitività delle aziende agricole della Sardegna, favorendone l’orientamento al mercato attraverso la ristrutturazione e l’ammodernamento delle strutture produttive, mediante investimenti mirati all’obiettivo di migliorare le prestazioni economiche e la sostenibilità globali dell’azienda agricola.

L’intensità degli aiuti è fissata nella percentuale del 40% degli investimenti riconosciuti ammissibili per le aziende ricadenti in zone non svantaggiate e nella misura del 60% per quelle ricadenti in zone con svantaggi naturali. Per i giovani agricoltori le percentuali di aiuto di cui sopra possono raggiungere, rispettivamente, il 50% ed il 70%.

 

SPESE AMMISSIBILI

a. acquisizione, costruzione o miglioramento di beni immobili;
b. acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
c. spese generali direttamente collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) e in percentuale non superiore al 10% degli investimenti ammessi a contributo;
d. investimenti immateriali.
In particolare sono ammessi:
a. investimenti per il miglioramento e adeguamento delle condizioni fondiarie, strutturali e delle dotazioni aziendali: acquisizione, costruzione, ristrutturazione o ampliamento dei fabbricati aziendali e delle strutture produttive, per lo stoccaggio delle scorte e il ricovero del parco meccanico aziendale; miglioramenti agrari e sistemazione dei terreni;
b. investimenti per il risparmio e l’efficientamento energetico, impianti per l’utilizzo in azienda di fonti energetiche rinnovabili (biomassa derivante da scarti aziendali, biogas derivante da effluenti di allevamento, energia solare e eolica senza utilizzo di suolo) a tal fine dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale, combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola (compreso il consumo familiare);
c. investimenti per impianti e opere di gestione delle deiezioni e dei reflui zootecnici; riutilizzo dei reflui e/o impiego alternativo dei prodotti, dei sottoprodotti e/o dei rifiuti;
d. investimenti per la sostituzione o l’incapsulamento e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto;
investimenti per impianti per la produzione di specie vegetali poliennali: realizzazione ex novo di impianti di colture arboree o arbustive, ristrutturazione di impianti esistenti (modifica della forma di allevamento al fine di introdurre la meccanizzazione delle operazioni colturali e della raccolta, reinnesto, totale o parziale e reimpianto, comprese opere ed interventi fondiari connessi);
f. investimenti per il miglioramento degli allevamenti (strutture per il ricovero degli animali, macchine, attrezzature e impianti di mungitura, estensivizzazione, razionalizzazione e miglioramento dei pascoli);
g. investimenti per la realizzazione di recinzioni e il ripristino di muretti a secco;
h. investimenti per terrazzamenti, ciglionamenti, affossature per la regimazione delle acque superficiali;
i. investimenti per il miglioramento delle dotazioni infrastrutturali della azienda (viabilità ed elettrificazione aziendale);
l. investimenti per dotazioni aziendali: acquisto di attrezzature funzionali alle attività di allevamento e controllo dei processi produttivi (impianti, macchine e macchinari in genere, compresi hardware e software e l’impiantistica di collegamento), acquisto di macchine e attrezzature per l’esecuzione delle operazioni colturali e di allevamento; acquisto di macchine, attrezzature e impianti per la gestione delle operazioni collegate al ciclo dei prodotti agricoli; automezzi per l’esercizio dell’apicoltura nomade o per il trasporto del bestiame;
m. investimenti per opere di approvvigionamento idrico; razionalizzazione e/o riduzione dei consumi idrici; ricerche idriche e opere di provvista di acqua, anche per usi irrigui, impianti di potabilizzazione delle acque, sistemi per il controllo ed il risparmio idrico, impianti di irrigazione;
n. investimenti per la protezione delle colture e degli allevamenti da alcune avversità atmosferiche e da attacchi di fauna selvatica (es.: reti antigrandine, recinzioni antipredazione, sistemi di allerta e video sorveglianza);
o. investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti e licenze.
In tutti i casi, le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 10% del costo totale degli investimenti realizzati; nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 5%.

 

La presentazione delle domande potrà avvenire nel periodo compreso tra il 2 ed il 31 Maggio, utilizzando il portale del sistema informativo di Argea.


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Autore: Stefano Gregorini, Urban Center

La dichiarazione dei redditi congiunta è una modalità semplificata di presentazione della stessa, dove marito e moglie possono dichiarare in unico modello i redditi di entrambi.

A fronte di tale semplificazione, però, viene effettuato un bilanciamento molto importante in favore dell’amministrazione finanziaria; infatti, in questa ipotesi, sorge un’obbligazione tributaria solidale tra i coniugi.

Ciò significa che, ad esempio, la moglie può rispondere delle inesattezze od omissioni riguardanti i redditi del marito e questo anche nel caso in cui i coniugi abbiano optato per il regime di separazione dei beni.

La scelta sulla modalità di presentazione della dichiarazione fiscale è una valutazione da effettuare con cautela, occorre infatti considerare tutti i possibili risvolti.

Affidati ad un professionista del nostro network, dopo aver analizzato il tuo specifico caso, ti consiglierà al meglio!

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Autore: Franca Di Bernardo, Avvocato

La facoltà di certificare gli impianti è soggetta a requisiti tecnico professionali specifici, con questo breve articolo vogliamo cercare di essere chiari e sintetici per aiutare tutti a comprendere come muoversi.

Requisiti

  • DIPLOMA DI LAUREA IN MATERIA TECNICA SPECIFICA
  • DIPLOMA O QUALIFICA SEGUITA DA UN PERIODO DI INSERIMENTO
  • TITOLO O ATTESTATO FORMAZIONE PROFESSIONALE, PREVIO UN PERIODO DI INSERIMENTO
  • TITOLO CONSEGUITO ALL’ESTERO
  • ESPERIENZA LAVORATIVA QUALE OPERAIO SPECIALIZZATO

Se non si è già in possesso del titolo consigliamo di incaricare un preposto e assicurarsi che i lavoratori che devono acquisire le qualifiche siano inquadrati ai livelli necessari.

 

Chi e come può fare da preposto?

Ai sensi dell’art.1 del D.M. 37/08, le Imprese sono abilitate all’esercizio delle attività indicate se l’imprenditore individuale o il Legale Rappresentante ovvero il Responsabile Tecnico, da esse preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4.

Non è ammesso che il Responsabile Tecnico sia un Consulente o Professionista esterno.
Si richiede un rapporto di immedesimazione del Responsabile Tecnico con l’impresa, che si ha quando il Responsabile Tecnico è, rispetto alla stessa:

  • titolare;
  • amministratore;
  • socio lavorante;
  • institore;
  • dipendente;
  • collaboratore familiare;
  • associato in partecipazione.

Nel caso in cui il Responsabile Tecnico non sia lo stesso Imprenditore, il rapporto di “immedesimazione” deve concretizzarsi in una forma di collaborazione, che gli consenta di operare in nome e per conto dell’Impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell’attività stessa.


Chi e come può maturare i requisiti?

Occorreono tre anni di prestazione lavorativa svolta (full time) alle dirette dipendenze di una impresa abilitata quale operaio installatore specializzato, esclusi i periodi svolti quale apprendista o come operaio qualificato.  Per “operaio specializzato” si intende il dipendente inquadrato in uno dei seguenti livelli:

  • CCNL (codice INPS indicato in busta paga) Livelli di operaio specializzato
  • Metalmeccanica – industria (113) Livello V – V/superiore – VI
  • Metalmeccanica – piccola e media industria (115) Livello V – VI
  • Metalmeccanica – artigianato (116) Livello IV – III – II/bis

 

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Autore: Marco Torri, CdL e affiancamento imprenditoriale

Ci siamo resi conto che molti Clienti non sono a conoscenza delle guide ufficiali redatte dall’Agenzia delle Entrate che contengono tante risposte utili alle molte domande che gli Utenti hanno. Il linguaggio utilizzato è diretto al cittadino e non agli addetti ai lavori.

Se hai interesse a fruire di questi Bonus oppure ne stai già fruendo, ricordati che è fondamentale che tu conosca la documentazione che devi conservare in caso di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate. La responsabilità sull’utilizzo e cessione a terzi dei crediti resta in capo al contribuente. Vale la pena, quindi, dedicare un poco di tempo a dare una veloce lettura agli interventi che più ti interessano.

Oggi ti indichiamo dove recepire informazioni utili e ufficiali sui Bonus per quanto riguarda il tema delle ristrutturazioni.

 

Se vuoi risparmiare tempo ed energie, puoi sfruttare la nostra consulenza per avere chiarezza e certezza sulla corretta gestione.

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Autore: Marco Torri, CdL e affiancamento imprenditoriale

Vuoi pubblicizzare la tua professione, la tua azienda, la tua atttvità Non Profit oppure un tuo prodotto o un evento ma hai paura di perderti nella massa delle pubblicità noiose e ridondanti che si vedono online?

Hai paura che il tuo pubblico non percepisca positivamente la tua proposta?

Nessun problema: una nuova soluzione è il videogame marketing o adver-game!

Sappiamo da tempo che la creatività e la scelta degli strumenti giusti sono elementi che possono fare davvero la differenza sia nell’offrire notevoli vantaggi a chi veicola il messaggio pubblicitario e al contempo anche agli Utenti, grazie a contenuti con un valore maggiore e con un messaggio più coinvolgente.

I videogiochi come mezzo pubblicitario o advergame sono lo strumento utile per raggiungere questo obiettivo.

Educare e coinvolgere il pubblico tramite il gioco (o meglio il videogioco) è uno degli strumenti che sta cambiando la comunicazione. Questo metodo si chiama Gamification.

Per comprendere meglio i tanti benefici che il mondo della gamification può offrirti, ti invitiamo a leggere due articoli sull’argomento redatti all’interno del progetto “Event Game” di Numidio, la società di comunicazione e marketing nostra Partner.

> https://www.eventgame.it/fare-marketing-con-i-videogame/

> https://www.eventgame.it/dopo-questo-articolo-anche-tu-userai-la-gamification/

 

Se vuoi scoprire come attivare la tua campagna di comunicazione sfruttando la gamification contattaci.

Inoltre – laddove sia fattibile – verificheremo anche la possibilità di sostenere le spese di questo tuo progetto tramite la richiesta di fondi tramite la partecipazione a bandi o a finanziamenti specifici.

 

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Autore: Numidio, Comunicazione e Marketing

Segnaliamo che gli interventi in Edilizia Libera sono stati inseriti dallo stesso Legislatore in un glossario (non esaustivo) di semplice lettura.

Nei casi riportati in questo elenco i Comuni non potranno imporre alcun vincolo a comunicazione preventiva e pertanto possono essere considerati in ogni Regione d’Italia in Edilizia Libera.

E’ molto importante procedere con una verifica preventiva con il proprio tecnico, questo perché in alcuni casi possono sussistere dei vincoli che impongono comunque una previa comunicazione o richiesta di autorizzazione non tanto in base della tipologia di lavori ma, ad esempio, sulla base di ulteriori normative, come quella paesaggistica.

Un altro aspetto da tenere presente è la gestione di un intervento complesso, formato da molteplici lavori che singolarmente risulterebbero in Edilizia Libera ma che complessivamente potrebbero modificare in modo sostanziale determinate caratteristiche dell’immobile in modo tale da dover essere oggetto di comunicazione.

> Link utile: http://www.italiasemplice.gov.it/media/2528/glossario-edilizia-libera.pdf

 

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Autore: Marco Torri, CdL e affiancamento imprenditoriale

A breve il Ministero del Turismo pubblicherà le modalità operative per fruire di alcune agevolazioni destinate alle imprese turistiche.

Gli interventi per i quali può essere richiesto il contributo riguardano la riqualificazione energetica e antisismica, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la digitalizzazione, la realizzazione di piscine termali (solo per stabilimenti termali) e l’acquisto di attrezzature per lo svolgimento di attività termali.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta fino all’80% per spese effettuate dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, da utilizzare in compensazione.

C’è la possibilità di richiedere anche un fondo perduto fino al 50% per un importo massimo concedibile pari a 40.000 euro, elevabile in caso di interventi di digitalizzazione, gestione dell’impresa da parte di giovani e donne e localizzazione dell’intervento in Sardegna.

In attesa di ulteriori comunicazioni da parte del Ministero riguardo l’apertura della procedura di invio delle domande e di ulteriori specifiche, contattateci per ulteriori informazioni e per essere pronti a partecipare.

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Autore: Michela Secci, Uran Center

Con la Nota prot. n. 29 dell’11 Gennaio, sono state fornite le prime indicazioni utili al corretto adempimento del richiamato obbligo.

L’obbligo di comunicazione riguarda non solo i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione, ma anche quelli ancora in corso alla data di emanazione della Nota (11.01.2022).

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data dell’11.01.2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione dovrà essere effettuata entro i 7 giorni di calendario successivi alla pubblicazione della Nota, e cioè entro il 18 gennaio.

Per i rapporti instaurati dopo l’11.01.2022 la comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della prestazione.

 

La comunicazione deve essere effettuata attraverso l’invio di una e-mail allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (consultare l’elenco). Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata per cui è FONDAMENTALE conservare una copia della mail inviata ed assicurarsi che non sia stata rifiutata a seguito di errori di digitazione dell’indirizzo o per casella del ricevente piena.

Il corpo della mail (alla quale non va allegato alcun documento) DEVE richiamare le seguenti informazioni:

-dati del committente e del prestatore;
-luogo della prestazione;
-sintetica descrizione dell’attività;
-data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
-ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell’incarico.

Le comunicazioni devono essere trasmesse almeno un minuto prima dell’inizio della prestazione e i dati possono essere annullati o modificati prima che l’attività del prestatore abbia inizio.

 

> Link utili: https://www.ecnews.it/obbligo-di-comunicazione-dei-lavoratori-autonomi-occasionali-prime-istruzioni-operative

 

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Autore: Marco Torri, CdL e affiancamento imprenditoriale

Il mondo dell’associazionismo in Italia e in generale il Terzo Settore di cui le associazioni rappresentano la grande maggioranza è da sempre stato un settore molto dinamico. Gruppi di cittadini che insieme cercano di dare risposta ad esigenze e bisogni che altrimenti rimarrebbero inascoltati, si riuniscono e danno vita ad organizzazioni che operano nei più diversi settori: sport, cultura, promozione sociale e volontariato, solo per citarne alcuni.

Creare un’associazione è abbastanza semplice: ci si riunisce in almeno 3 o quattro persone (nei casi più semplici), si redige un atto costitutivo e uno statuto che stabilisce le regole a cui l’associazione si atterra nello svolgimento delle sue attività, si richiede il codice fiscale all’Agenzia delle Entrate e si è pronti per iniziare l’attività.

 

Attenzione però! A seconda delle attività che l’associazione intende svolgere saranno necessari ulteriori passi per rispettare le norme sia civilistiche che fiscali:

  • registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto all’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate;
  • invio telematico del mod. EAS;
  • iscrizione nei registri regionali (associazioni di promozione sociali e organizzazioni di volontariato);
  • affiliazione a Federazioni e/o Enti nazionali.

 

Iscrizione al RUNTS

Il mondo del Terzo Settore a seguito della riforma del 2017 e l’introduzione del cosiddetto CTS, “Codice del Terzo Settore”, è stato profondamente trasformato e le tipologie di associazioni che ad oggi è possibile creare sono diverse.

È importante quindi già in fase di costituzione fare alcune scelte che poi avranno delle conseguenze sia sul piano civilistico che fiscale.

Ad aprile 2021 dovrebbe essere operativo il nuovo Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e da quel momento in poi esisteranno due tipologie di associazioni: quelle che decideranno di  iscriversi al RUNTS e diventare ETS (Enti del Terzo Settore) e quelle che decideranno di rimanere fuori dal Registro, come probabilmente accadrà per la stragrande maggioranza delle ASD.

Le associazioni di promozione sociale (APS) e le organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei rispettivi registri regionali verranno migrate nel RUNTS automaticamente e dovranno adeguare i propri statuti alle norme del CTS per poter mantenere la qualifica di APS o ODV. La qualificazione di associazione ONLUS, essendo stata abrogata dal CTS, a partire dal momento in cui il RUNTS sarà operativo non potrà essere più richiesta e quasi certamente dal gennaio 2022 tutte le organizzazioni ONLUS verranno cancellate d’ufficio dall’Anagrafe ONLUS.

Le ONLUS potranno iscriversi di diritto nel RUNTS, modificando i loro statuti per adeguarli alle regole del CTS, ma dovranno comunicare in quale ramo del Registro vorranno essere inserite entro il 31 marzo 2022.

Le altre associazioni per potersi iscrivere nel RUNTS dovranno obbligatoriamente svolgere una delle attività di interesse generale elencate all’art. 5 del CTS e inserire nei propri statuti alcune clausole sulle finalità e l’organizzazione interna dell’associazione, in primo luogo sulla non lucratività e democrazia interna dell’associazione.

I vantaggi che il legislatore ha riconosciuto agli ETS e in particolar modo alle associazioni di promozione sociale (APS) e alle organizzazioni di volontariato (ODV) sono davvero notevoli:

  • possibilità di optare per un regime fiscale forfettario super agevolato per le attività commerciali svolte dall’associazione, con una tassazione sul reddito prodotto del 3% per le APS e dell’1% per le ODV;
  • decommercializzazione dei corrispettivi derivanti da specifiche attività svolte da APS verso i propri socie e da ODV verso i terzi;
  • procedura per il riconoscimento giuridico delle associazioni standardizzata e uguale in tutto il territorio nazionale con requisiti patrimoniali fissi (per tutti gli ETS).
  • essere interlocutori privilegiati con la Pubblica Amministrazione per la co-programmazione, la co-progettazione degli interventi e dei servizi  nei  settori delle attività di interesse generale elencati nell’art. 5 del CTS, e soggetti privilegiati per la stipula di convenzioni “finalizzate allo svolgimento in favore  di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale”.

A fronte di questi vantaggi viene però richiesta alle associazioni una maggiore trasparenza e responsabilità: la redazione di un vero e proprio bilancio (per le associazioni di minori dimensioni, un rendiconto per cassa), redatto secondo le regole stabilite da apposito Decreto Ministeriale e il deposito dello stesso nel RUNTS; la pubblicità dei contributi pubblici ricevuti nel proprio sito istituzionale; la pubblicità dei compensi erogati ad amministratori e soci.

La valutazione sull’opportunità di entrare nel RUNTS e in caso affermativo in quale ramo iscriversi, è un’attività che richiede una particolare attenzione e cura da parte degli amministratori delle associazioni perché condizionerà non solo gli aspetti relativi al reperimento delle fonti di finanziamento dell’associazione, ma anche la concreta possibilità di svolgere determinate attività (volontariato e promozione sociale, in primis), la loro economicità nel rispetto delle nuove regole fiscali che entreranno quasi sicuramente in vigore dal 2022.

 

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Se avete necessità di una consulenza per capire se iscrivere o no la vostra associazione al RUNTS, i professionisti di Imprenditoriamo sono a vostra disposizione.

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Autore: Dott. Alessandro Roberto, commercialista e consulente ETS e Imprese