Il mondo dell’associazionismo in Italia e in generale il Terzo Settore di cui le associazioni rappresentano la grande maggioranza è da sempre stato un settore molto dinamico. Gruppi di cittadini che insieme cercano di dare risposta ad esigenze e bisogni che altrimenti rimarrebbero inascoltati, si riuniscono e danno vita ad organizzazioni che operano nei più diversi settori: sport, cultura, promozione sociale e volontariato, solo per citarne alcuni.
Creare un’associazione è abbastanza semplice: ci si riunisce in almeno 3 o quattro persone (nei casi più semplici), si redige un atto costitutivo e uno statuto che stabilisce le regole a cui l’associazione si atterra nello svolgimento delle sue attività, si richiede il codice fiscale all’Agenzia delle Entrate e si è pronti per iniziare l’attività.
Attenzione però! A seconda delle attività che l’associazione intende svolgere saranno necessari ulteriori passi per rispettare le norme sia civilistiche che fiscali:
- registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto all’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate;
- invio telematico del mod. EAS;
- iscrizione nei registri regionali (associazioni di promozione sociali e organizzazioni di volontariato);
- affiliazione a Federazioni e/o Enti nazionali.
Iscrizione al RUNTS
Il mondo del Terzo Settore a seguito della riforma del 2017 e l’introduzione del cosiddetto CTS, “Codice del Terzo Settore”, è stato profondamente trasformato e le tipologie di associazioni che ad oggi è possibile creare sono diverse.
È importante quindi già in fase di costituzione fare alcune scelte che poi avranno delle conseguenze sia sul piano civilistico che fiscale.
Ad aprile 2021 dovrebbe essere operativo il nuovo Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e da quel momento in poi esisteranno due tipologie di associazioni: quelle che decideranno di iscriversi al RUNTS e diventare ETS (Enti del Terzo Settore) e quelle che decideranno di rimanere fuori dal Registro, come probabilmente accadrà per la stragrande maggioranza delle ASD.
Le associazioni di promozione sociale (APS) e le organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei rispettivi registri regionali verranno migrate nel RUNTS automaticamente e dovranno adeguare i propri statuti alle norme del CTS per poter mantenere la qualifica di APS o ODV. La qualificazione di associazione ONLUS, essendo stata abrogata dal CTS, a partire dal momento in cui il RUNTS sarà operativo non potrà essere più richiesta e quasi certamente dal gennaio 2022 tutte le organizzazioni ONLUS verranno cancellate d’ufficio dall’Anagrafe ONLUS.
Le ONLUS potranno iscriversi di diritto nel RUNTS, modificando i loro statuti per adeguarli alle regole del CTS, ma dovranno comunicare in quale ramo del Registro vorranno essere inserite entro il 31 marzo 2022.
Le altre associazioni per potersi iscrivere nel RUNTS dovranno obbligatoriamente svolgere una delle attività di interesse generale elencate all’art. 5 del CTS e inserire nei propri statuti alcune clausole sulle finalità e l’organizzazione interna dell’associazione, in primo luogo sulla non lucratività e democrazia interna dell’associazione.
I vantaggi che il legislatore ha riconosciuto agli ETS e in particolar modo alle associazioni di promozione sociale (APS) e alle organizzazioni di volontariato (ODV) sono davvero notevoli:
- possibilità di optare per un regime fiscale forfettario super agevolato per le attività commerciali svolte dall’associazione, con una tassazione sul reddito prodotto del 3% per le APS e dell’1% per le ODV;
- decommercializzazione dei corrispettivi derivanti da specifiche attività svolte da APS verso i propri socie e da ODV verso i terzi;
- procedura per il riconoscimento giuridico delle associazioni standardizzata e uguale in tutto il territorio nazionale con requisiti patrimoniali fissi (per tutti gli ETS).
- essere interlocutori privilegiati con la Pubblica Amministrazione per la co-programmazione, la co-progettazione degli interventi e dei servizi nei settori delle attività di interesse generale elencati nell’art. 5 del CTS, e soggetti privilegiati per la stipula di convenzioni “finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale”.
A fronte di questi vantaggi viene però richiesta alle associazioni una maggiore trasparenza e responsabilità: la redazione di un vero e proprio bilancio (per le associazioni di minori dimensioni, un rendiconto per cassa), redatto secondo le regole stabilite da apposito Decreto Ministeriale e il deposito dello stesso nel RUNTS; la pubblicità dei contributi pubblici ricevuti nel proprio sito istituzionale; la pubblicità dei compensi erogati ad amministratori e soci.
La valutazione sull’opportunità di entrare nel RUNTS e in caso affermativo in quale ramo iscriversi, è un’attività che richiede una particolare attenzione e cura da parte degli amministratori delle associazioni perché condizionerà non solo gli aspetti relativi al reperimento delle fonti di finanziamento dell’associazione, ma anche la concreta possibilità di svolgere determinate attività (volontariato e promozione sociale, in primis), la loro economicità nel rispetto delle nuove regole fiscali che entreranno quasi sicuramente in vigore dal 2022.
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Se avete necessità di una consulenza per capire se iscrivere o no la vostra associazione al RUNTS, i professionisti di Imprenditoriamo sono a vostra disposizione.
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Autore: Dott. Alessandro Roberto, commercialista e consulente ETS e Imprese