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Come già anticipato, il 1° Luglio sarà introdotta la fatturazione elettronica anche per i lavoratori autonomi con regime forfettario.

L’obbligo alla gestione elettronica delle fatture emesse e ricevute si estenderà in due tempi:
– a partire dal 1° luglio 2022 per i contribuenti che nell’esercizio precedente hanno conseguito ricavi o compensi (ragguagliati a periodo) superiori a 25.000 euro.
– a partire dal 1° gennaio 2024, per tutti indistintamente.

N.B. RESTA VALIDO PER TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE IL DIVIETO DI INVIO DELLE FATTURE DEI PAZIENTI TRAMITE SDI. CONTINUERANNO A ESSERE INVIATE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE SISTEMA TS. MA IL RESTO DEGLI ADEMPIMENTI “ELETTRONICI” DOVRA’ ESSERE COMUNQUE RISPETTATO.

È molto importante aver chiaro che questo obbligo comprende non solo l’invio delle fatture nel formato xml tramite l’SDI ma anche:
– ricevere le fatture passive in formato elettronico (rendendo quanto mai opportuna l’adesione al servizio gratuito AdE di consultazione);
– ottemperare agli obblighi di conservazione elettronica delle e-fatture (fattibile tramite adesione al servizio gratuito AdE di conservazione);
– assolvere in modalità virtuale all’imposta di bollo (gestione tramite Piattaforma Fatture e Corrispettivi, area imposta di bollo e-fatture);
– confrontarsi con gli obblighi (in formato elettronico) relativi alle operazioni effettuate con controparti estere.

Come procedere?

 

L’impatto iniziale potrà sembrare complesso ma in realtà esistono tantissimi strumenti utili per velocizzare tutti i processi e semplificare molti aspetti, soprattutto per tenere in ordine la propria contabilità e avere sempre tutto a portata di mano.

Inoltre supporteremo i nostri Clienti con servizi dedicati sia alla formazione che alla gestione di questi adempimenti.

1) La prima cosa da fare è attivare i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate al più presto, le fatture verranno conservate solo dal momento in cui l’adesione è avvenuta perdendo le precedenti!

2) La seconda cosa da fare è delegare il vostro Consulente alla visualizzazione e gestione delle fatture elettroniche in modo che possa supportarvi facilmente in caso di necessità

N.B. Tra i link utili a fine articolo vi riproponiamo i nostri video tutorial che mostrano passo passo come procedere sia per il punto 1 che per il punto 2.

3) La terza cosa da fare è scegliere un programma di fatturazione che risponda alle vostre esigenze e magari permetta al vostro Consulente di accedervi in autonomia, in modo che non dobbiate preoccuparvi di inviare personalmente i documenti per la contabilità.

Per i nostri Clienti abbiamo già individuato diverse soluzioni in base alle esigenze più ricorrenti.

 

Vedi i nostri video tutorial

Ecco un esempio.

Video “Sportello fatture e corrispettivi – i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate”

Elenco dei video

 

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Autore: Marco Torri, CdL e affiancamento imprenditoriale

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 293390/2021 del 28.10.2021 ha definito le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione e inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento, nonché i nuovi campi da riportare all’interno del blocco “Altri dati gestionali” del file XML della fattura elettronica.

Il provvedimento di cui condividiamo il LINK, al punto 4.1 dispone quanto segue:

Per emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.

La fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale. Il numero di protocollo della dichiarazione d’intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, è composto di due parti:
–  la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);
–  la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno “-“ oppure dal segno “/”.

In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:
– nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
– nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (es. 08060120341234567-000001)
– nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

 

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Autore: Marco Torri, CdL e affiancamento imprenditoriale